Cadutipolizia.it: criteri di inserimento
Spesso riceviamo segnalazioni riguardanti colleghi della Polizia di Stato deceduti per cause non inerenti il servizio. A segnalare i fatti sono in genere familiari, parenti, amici e colleghi del deceduto ai quali le nostre spiegazioni, in merito ai criteri di inclusione dei Caduti, possono apparire non condivisibili. Per rendere comprensibili i nostri metodi di lavoro inseriamo le seguenti note:
CRITERI PER L’INSERIMENTO
PREMESSA STORICA SULL’INSERIMENTO DEI NOMINATIVI
Nel sito vengono inseriti i nominativi e le circostanze del decesso dei Caduti
- dell’Amministrazione di PS del Regno di Sardegna fondata (1848- 1852)
- del Corpo delle Guardie di P.S. (1852- 1890)
- del Corpo delle Guardie di Città (1890-1919)
- della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza e degli Agenti Investigativi (1919 – 1923)
- del Ruolo Speciale dei Reali Carabinieri (1923-1925)
- del Corpo degli Agenti di P.S. (1925-1944)
- della Polizia Repubblicana (1943-1945)
- del Corpo delle Guardie di P.S. (1944- 1981)
- della Polizia di Stato (1981 – oggi)
Vengono inoltre inseriti i nominativi e le circostanze del decesso dei Caduti
- dei Militi a Cavallo delle Province Siciliane (1860-1877)
- della Polizia dell’Africa Italiana (italiani ed indigeni) (1936-1945)
- del Corpo di Polizia d’Albania (italiani ed albanesi) (1939-1943)
- delle formazioni di Polizia partigiana in data successiva al 25 Aprile 1945
- della Polizia Civile della Venezia Giulia (1945-1954)
in quanto membri di strutture assorbite dalla Polizia nel corso della sua storia.
Sono inoltre considerati inseribili i Cappellani del Corpo, a inquadramento sia militare che civile, deceduti in servizio o in dipendenza di esso, dal momento che il ruolo “Cappellani” è equiparato a quello dei funzionari di polizia.
ESCLUSIONE
Eventuali nominativi di appartenenti alle Polizie del Regno di Sardegna Caduti in data precedente al 30 Settembre 1848, delle Polizie dei Regni pre-unitari e della Polizia austroungarica su territori successivamente italiani non verranno presi in considerazione.
Allo stesso modo non verranno presi in considerazione i nominativi di Caduti appartenenti alle cosiddette “polizie speciali” della Repubblica Sociale Italiana anche se dipendenti dal Ministero degli Interni o dalla stessa Amministrazione di PS della RSI (ad esempio la Legione Autonoma Mobile “Muti” o il Reparto Speciale di Polizia), di cittadini italiani membri della polizia tedesca (la cosiddetta “Ordnungspolizei”) o comunque di formazioni di pseudo polizie al servizio della Germania, di appartenenti alle “polizie partigiane” in data precedente al 25 Aprile 1945 se non quelli di coloro già effettivi al Corpo degli Agenti di PS prima dell’ 8 Settembre 1943 o alla Polizia Repubblicana allontanatisi dal Corpo per unirsi alla Resistenza.
REQUISITI PER L’INSERIMENTO DEI CADUTI
- Vittime in seguito ad atti criminali: sono da considerarsi tali i poliziotti che nell’adempimento del Dovere o comunque del proprio Servizio cadono vittime di azioni criminose, indipendentemente dal fatto che l’evento si sia verificato all’interno dell’orario di servizio comandato.
- Vittime a seguito di cause accidentali: sono da considerarsi tali i poliziotti che nell’adempimento del Dovere o comunque del proprio Servizio cadono vittime di incidenti (stradali, aerei, di navigazione, etc) oppure di cause comunque accidentali (incendio, folgorazione, annegamento, intossicazione, etc) o di catastrofi naturali (inondazioni, eventi sismici, maltempo, etc.).
- Vittime per cause naturali: sono da considerarsi tali i poliziotti deceduti a seguito di malattia contratto nell’adempimento del Dovere o comunque del proprio servizio. Al riguardo rileva il riconoscimento di Vittime del Dovere o della relativa causa di servizio da parte delle commissioni competenti.
- Vittime di ferite o lesioni contratte nell’adempimento del Dovere o per cause di servizio, in seguito a precedenti atti criminali o fatti accidentali avvenuti anche a notevole distanza di tempo dall’evento. Sono compresi in questa categoria anche i Poliziotti deceduti in dipendenza diretta delle ferite riportate a seguito di azioni criminali o terroristiche anche se il decesso è avvenuto in posizione di fuori-ruolo (quiescenza, dispensa dal servizio, riforma, ecc.): unico requisito resta il riconoscimento dello status di “Vittima del Dovere” o di “Vittima del terrorismo”.
- Vittime di guerra: sono da considerarsi tali i poliziotti deceduti per motivi bellici sui vari fronti, compreso il territorio metropolitano, durante i due conflitti mondiali. Tra esse rientrano anche gli appartenenti alla Polizia ufficialmente riconosciuta e deceduti a seguito di bombardamenti, conflitti a fuoco con formazioni regolamentari e simili.
Qualora il Caduto sia deceduto mentre serviva da volontario nelle Forze Armate, il suo nominativo verrà inserito solo se accertato (da fonti ufficiali e/o documentali) che egli all’atto dell’arruolamento si era posto in “aspettativa” o comunque “fuori ruolo”, rimanendo comunque organico alla Polizia.
Tutti gli agenti di PS o della PAI oppure le guardie di PS e della Polizia Repubblicana deceduti a seguito di bombardamento aereo o di mitragliamento aereo o per altra causa di guerra tra il 10 Giugno 1940 ed il 25 Aprile 1945 sono da considerarsi vittime di guerra anche se non Caduti al proprio posto di servizio, in quanto all’epoca parificati in tutto a militari effettivi alle Forze Armate durante il periodo bellico. I Caduti a seguito di esecuzione sommaria o deceduti durante la prigionia in data successiva al 25 Aprile 1945 vengono considerati Caduti per cause belliche.
Vanno considerati vittime di malori o di malattie avvenuti nell’adempimento del Dovere o per cause di Servizio:
- i Poliziotti colti da malore improvviso nell’adempimento del Dovere o comunque durante l’orario di servizio
- Gli appartenenti ai Corpi di Polizia riconosciuti e contagiati da malattia infettiva (contagio da HIV, epatiti, tbc etc) contratta per cause di servizio o nell’adempimento del Dovere, adeguatamente documentata
Ulteriori casi di appartenenti ai Corpi di Polizia riconosciuti e stroncati da malore sul posto di servizio e non corrispondenti alle categorie sopra elencate, verranno presi in considerazione esclusivamente in presenza di dati certi comprovanti l’avvenuto decesso per cause di servizio.
Vanno considerati inoltre inseribili gli appartenenti ai Corpi di Polizia storicamente riconosciuti:
- morti in seguito a incidenti di tiro o comunque a causa di eventi non intenzionali dovuti allo scarico delle armi da parte del deceduto o di un suo collega
- vittime del cosiddetto “fuoco amico”
- deceduti nei cosiddetti incidenti in “itinere” (da intendersi come tali gli incidenti avvenuti nel tragitto tra la propria abitazione ed il proprio luogo di servizio e viceversa: al riguardo si segue il criterio ufficiale di “un’ora prima – un’ora dopo” l’orario di servizio comandato o comunque terminato anche in regime di lavoro straordinario)
Vanno considerati come Caduti rientranti nelle precedenti categorie, e di conseguenza inseribili, i poliziotti deceduti fuori servizio, mentre intervenivano per sventare atti criminali o per tutelare la pubblica incolumità.
NON INSERIMENTO
Non è considerato inseribile nelle nostre schede il poliziotto che è:
- Deceduto in seguito all’abuso di alcool o all’uso di stupefacenti o per fatto avvenuto mentre il soggetto era sotto l’influsso di tali sostanze.
- Deceduto per atti riconducibili ad una propria condotta criminale o illecita (nella categoria vengono compresi i criminali di guerra condannati a morte da Tribunali regolari italiani e coloro che, sia pur vittime di giustizia sommaria dopo la Liberazione, da ricerche storiche successive sono riconosciuti come responsabili di crimini di guerra).
- Deceduto per cause accidentali (incidente stradale, di navigazione, aereo, ferroviario, etc.), ma non in servizio o nell’adempimento del Dovere e non in itinere.
- Deceduto durante catastrofi naturali (eventi sismici, inondazioni, incendi boschivi etc.) ma non in servizio o nell’adempimento del Dovere o in itinere.
- Deceduto per assassinio NON dovuto a motivi concernenti il proprio ruolo istituzionale o a esso comunque riconducibili.
- Deceduto per malattia non dipendente da causa di servizio.
- Deceduto per suicidio.
PANDEMIA SARS-COV 2
Un discorso a parte merita la trattazione dei Colleghi deceduti a seguito di contagio da Covid-19. Al momento attuale – a differenza di ciò che hanno fatto alcune Forze di Polizia straniere – manca un riconoscimento ufficiale di questa patologia come dipendente da causa di servizio, sebbene buona parte dei contagi possa essere avvenuta in tale ambito.
Non possiamo quindi adottare il criterio di inserimento urbi et orbi come invece è stato fatto per altre forme epidemiologiche del lontano passato, quali ad esempio il colera, per le quali esiste un riconoscimento ufficiale come causa di servizio.
Rimaniamo per il momento in attesa delle determinazioni ministeriali: qualora il decesso da Sars-Cov 2 verrà considerato come dipendente da causa di servizio, effettueremo i doverosi inserimenti di questi sfortunati Colleghi.
METODOLOGIA DI LAVORO
Tutte le schede riportate nel sito vengono sottoposte precedentemente all’inserimento ad un controllo preventivo da più membri della redazione di Cadutipolizia.
Se vi sono dubbi sulla non corrispondenza dei requisiti del Caduto ai criteri guida autoimpostisi dalla redazione, la relativa scheda viene sottoposta ad un ulteriore vaglio storico e documentale per un tempo a discrezione della redazione e che a giudizio collegiale della stessa può portare al suo inserimento o alla sua esclusione.
Se dovessero emergere elementi di prova (ufficiali, documentali, storici, testimoniali, giornalistici) sulla non corrispondenza della figura di un Caduto ai criteri sopra elencati, la relativa scheda verrà eliminata dopo un parere collegiale espresso a maggioranza dai membri della redazione.
Si ribadisce l’importanza della cooperazione con tutti i fruitori del sito che a qualsiasi titolo possano contribuire alla sua implementazione anche con materiale fotografico, alla modifica di dati anagrafici dei Caduti già inseriti, alla segnalazione di errori storici o alla correzione delle dinamiche di decesso (purché adeguatamente documentata). Per ogni urgente comunicazione è attivo l’indirizzo mail staff.cadutipolizia@libero.it cui poter inoltrare le varie richieste: la Redazione risponderà a tutti in base ai relativi tempi tecnici.
Grazie a tutti per l’attenzione!
Lo Staff di Cadutipolizia.it
Buon pomeriggio mi interrata va sapere la giusta età di Perroni Atomo,deceduto nel 1972.Io cerco un suo omonimo che a fatto il corso a Trieste 26^ anno 1970 dalle mie ricerche mi risulta solo lui grazie per un cenno di riscontro.
Buonasera sig. Scardilli.
Dai nostri atti il collega Perroni è nato in data 8 ottobre 1948, quindi al momento del decesso aveva 23 anni.
Cordialmente.